Salta la navigazione e vai direttamente ai contenuti della pagina
![]() |
Dichiarazione di accessibilità |
Canale: Territorio
La procedura temporaneamente prevista dal c. 1 ter dell'art. 48 LR 11/2004 per le varianti indicate, è quella stabilita dai commi da 10 a 14 dell'art. 50 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”. Il Dirigente del Settore competente, entro il termine perentorio di 60 giorni, esprime e comunica il parere, previa consultazione del Comitato Tecnico Provinciale. La mancata comunicazione del parere nei termini comporta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante prescindendo dal parere stesso.